Art. 20.
(Intercettazioni preventive).

      1. I direttori dei servizi di informazione richiedono al Procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando ciò è necessario per l'acquisizione di notizie ed informazioni relative al raggiungimento delle finalità istituzionali dei servizi, e in particolare alla difesa della Repubblica e delle sue istituzioni da ogni pericolo, minaccia o aggressione.
      2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, qualora vi siano elementi che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza con decreto motivato l'intercettazione per la durata massima di sessanta giorni, prorogabile per periodi successivi di trenta giorni ove permangano

 

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i presupposti di legge. In ogni caso le intercettazioni possono essere compiute con impianti in dotazione ai servizi di informazione.
      3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatta sintetica documentazione che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositata in un apposito archivio istituito, garantendo le necessarie esigenze di segretezza, presso il Dipartimento.
      4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere autorizzati il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'archivio di cui al comma 3, specificandone le modalità di gestione e di accesso. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la facoltà di accedere all'archivio in ogni momento e senza limitazioni.
      6. Gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale né essere menzionati in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgati in alcuna forma.